Il presente Statuto, di cui all’atto pubblico in data 17 ottobre 2016, rep. 6056, repertorio n. 7129, raccolta n. 2939, a rogito del Notaio dott. Antonia Caridi, registrato a Roma 6 il 26.10.2016 Serie 1T, è stato approvato e iscritto nel Registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, con Provvedimento della Prefettura di Roma, Ufficio Territoriale del Governo, Area IV-URPG, del 23 novembre 2016, Prot. Uscita n. 0373750 del 24.11.2016.

 

STATUTO DELL'ISTITUTO PER L'ORIENTE “C. A. NALLINO”

 

art. 1 Denominazione

L'Istituto per l'Oriente C. A. Nallino (in sigla IPOCAN) fondato nel 1921, ha sede in Roma. L'Istituto non ha fine di lucro.

art. 2 Scopi sociali

L'Istituto sviluppa la ricerca scientifica sul Vicino Oriente e sul mondo islamico, al fine di diffonderne la conoscenza e di promuovere la cooperazione nei rapporti internazionali.
Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Istituto può associarsi o consorziarsi con enti o organizzazioni che perseguono scopi affini o complementari.

art.‭ 3 Strumenti e mezzi

Per conseguire gli scopi sociali l'Istituto:
a) istituisce una o più sale di lettura e di lavoro con biblioteche specializzate;
b) può istituire sedi regionali;
c) promuove conferenze, corsi di lingue ed ogni altra attività culturale;
d) pubblica una rivista intitolata Oriente Moderno, altre riviste specialistiche e libri di carattere scientifico e divulgativo;
e) svolge attività di ricerca in conformità agli scopi sociali;
f) favorisce accordi di collaborazione scientifica con altre istituzioni italiane e straniere, aventi finalità analoghe;
g) assiste gli studiosi, fornendo loro l'uso dei materiali di studio dei quali dispone.

art.‭ 4 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito da: beni mobili ed immobili intestati all'Istituto e libri della biblioteca sociale; utili conseguiti attraverso l'esercizio dell'attività editoriale, eventualmente devoluti a capitale; legati e donazioni.

art.‭ 5 Fondo d'esercizio sociale

Costituiscono il fondo d'esercizio sociale annuo:
a) le quote annuali dei soci;
b) i redditi del patrimonio sociale;
c) il ricavato dell'attività sociale, non devoluto a capitale;
d) il ricavato della vendita delle pubblicazioni;
e) contributi dello Stato, di enti o di persone che non siano destinati ad aumento del capitale sociale od a particolari forme di attività.

art.‭ 6 Soci

Possono essere soci dell'Istituto le persone fisiche e le persone giuridiche, italiane e no. L'Istituto si compone di soci onorari, benemeriti, effettivi e corrispondenti.
Tutti i soci, salvo i benemeriti, sono ammessi a far parte dell'Istituto con decisione del Consiglio di Amministrazione che vaglierà l'attività scientifica e professionale dei richiedenti in relazione alle finalità dell'Istituto per l'Oriente C. A. Nallino. Sono soci effettivi coloro che ne fanno domanda e versano la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei Soci. Essi partecipano all'attività sociale secondo le disposizioni del presente Statuto; godono degli sconti, disposti dal Consiglio di Amministrazione, sulle pubblicazioni, riviste ed altri servizi sociali.
Sono soci benemeriti quei soci effettivi che oltre alla quota sociale versano, una tantum, una quota d'importo non inferiore a dieci volte la quota ordinaria, oppure che hanno svolto, a vantaggio dell'Istituto, un'attività di particolare rilevanza per durata o per risultati. Il conferimento del titolo di benemerito spetta all'Assemblea dei Soci.
Il titolo di socio onorario può essere conferito a personalità italiane o straniere, eminenti nel campo degli studi orientali e spetta di diritto agli ex-Presidenti dell'Istituto. I soci onorari non sono tenuti a versare alcuna quota.
Sono soci corrispondenti studiosi che non hanno compiuto 27 anni e che ne fanno domanda e che versano metà della quota sociale. Essi partecipano all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto. Godono dello sconto sulle pubblicazioni.

art.‭ 7 Acquisto e perdita della qualità di socio

L'aspirante socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione una domanda motivata, controfirmata da almeno due soci effettivi, con almeno tre anni di anzianità.
La proposta di socio onorario deve essere presentata da due consiglieri o da due soci con almeno dieci anni consecutivi di anzianità.
L'esercizio dei diritti e doveri derivanti dalla qualità di socio decorre dalla data di pagamento della prima quota associativa; tuttavia, per l'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee, devono essere decorsi sei mesi dalla delibera consiliare di ammissione.
I soci devono versare la prima quota sociale entro dieci giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda di ammissione; quelle successive, annuali, entro il primo mese dell'anno solare.
La qualità di socio si perde:
in via temporanea per mancato pagamento della quota annuale rilevato in sede di revisione del libro dei soci;
in via definitiva per:
a) dimissioni;
b) mancato pagamento della quota associativa annuale per tre anni consecutivi, salva la facoltà di ripresentare domanda soltanto una seconda volta ad eccezione di casi particolari esaminati dal Consiglio di Amministrazione;
c) radiazione a causa di gravi motivi, vagliati dal Consiglio, sentito personalmente l'interessato.

art.‭ 8 Organi dell'Istituto

Gli Organi dell'Istituto sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio di Direzione Scientifica.

art.‭ 9 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci si compone dei soci effettivi, benemeriti e onorari. I soci corrispondenti possono partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto.
L’Assemblea viene convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dal Presidente con comunicazione che può avvenire anche per via telematica almeno quindici giorni prima della data della riunione e si raduna in Roma.
L'Assemblea delibera sugli argomenti di sua competenza a norma del presente Statuto, sulla relazione morale e finanziaria dell'Istituto, sul bilancio preventivo e consuntivo di ciascun esercizio, su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché, a richiesta di almeno un decimo dei soci purché presenti all’Assemblea, su qualsiasi altro argomento d'interesse dell'Istituto.
L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Collegio di Direzione Scientifica. Nomina anche, sino a revoca, un Revisore dei Conti e un suo supplente in conformità a quanto previsto dall’art. 17. Può inoltre nominare uno o più Presidenti onorari in conformità all'art. 15.
Tutte le cariche sono gratuite; l'incarico di Revisore dei Conti può essere a titolo oneroso.
L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria su richiesta scritta al Presidente da un decimo dei soci oppure su delibera del Consiglio di Amministrazione.

art.‭ 10 Costituzione e deliberazioni

Hanno diritto di voto i soci effettivi e benemeriti, in regola con il versamento delle quote sociali, nonché i soci onorari.
Il voto è espresso personalmente o mediante delega scritta ad altro socio; non sono ammesse più di tre deleghe a persona.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Istituto e il verbale è redatto da un socio.
In caso di impedimento grave o di decesso del Presidente, le sue funzioni sono automaticamente trasmesse al Vice Presidente. Nell'eventualità che l'impedimento grave diventi permanente e nel caso di decesso, il Consiglio di Amministrazione presenta le sue dimissioni e convoca per il rinnovo delle cariche sociali l'Assemblea dei Soci entro 90 (novanta) giorni dall'assunzione delle funzioni presidenziali da parte del Vice-Presidente.
In caso di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea elegge il proprio presidente e due scrutatori scegliendoli tra i soci presenti che non facciano parte del Consiglio uscente.
L'Assemblea delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno secondo le regole dettate dal Codice Civile per le associazioni. Per il rinnovo delle cariche sociali il voto viene espresso mediante schede siglate dal Presidente. I soci che intervengono all'Assemblea ed esprimono il proprio voto inseriscono personalmente le schede nell'urna. Le schede non dovranno recare firme o altri contrassegni, a pena di nullità. In caso di parità di voti per una carica, si procederà al ballottaggio. La seduta per tale ballottaggio dovrà essere indetta dal Presidente dell'assemblea ed aver luogo entro trenta giorni dall'Assemblea precedente.
Ogni socio, negli otto giorni precedenti l'Assemblea nella quale sia posto all'ordine del giorno l'approvazione dei bilanci, può, nella sede dell'Istituto, esaminarli unitamente ai documenti giustificativi.
Ai soli fini dell'elezione degli organi sociali e per le modifiche statutarie è ammesso il voto per corrispondenza; in tal caso le schede votate devono essere accompagnate da un atto notorio con firma autenticata.
Il verbale dell'Assemblea è firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e rimane a disposizione dei soci presso l'Istituto.

art.‭ 11 L'esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, predisposti dal Consiglio di Amministrazione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro i termini di legge.
Qualora ci siano contributi da Enti pubblici il bilancio preventivo e il conto consuntivo unitamente ad altri documenti richiesti, saranno inviati ai suddetti Enti per l'anno finanziario oggetto del finanziamento.

art.‭ 12 Consiglio di Amministrazione – Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea tra i soci aventi diritto di voto. I componenti del Consiglio durano in carica un triennio e sono subito rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente, di un Vice-Presidente e di cinque Consiglieri, tre dei quali formano il Collegio di Direzione Scientifica. Qualora giungano contributi da Enti pubblici, questi possono designare un proprio rappresentante con diritto di voto che si affiancherà ai componenti del Consiglio eletti dall'Assemblea per l'anno finanziario oggetto del finanziamento.
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno dal Presidente, con comunicazione che può avvenire anche per via telematica spedita almeno dieci giorni prima della riunione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti e con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Nel caso che si rendano vacanti dei posti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso ha la facoltà di cooptare, a maggioranza di voti, nuovi membri ai posti vacanti da scegliersi tra i soci per il tempo residuo alla fine del triennio, tenendo conto anche dei risultati delle ultime votazioni.
Tutte le cariche elettive sono gratuite.

art.‭ 13 Consiglio d'Amministrazione – Funzioni

Spetta al Consiglio d'Amministrazione:
a) attuare le delibere dell'Assemblea dei Soci;
b) redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’Assemblea. Almeno quindici giorni prima di quello dell’Assemblea il Consiglio di Amministrazione deve comunicare al Revisore dei Conti i bilanci unitamente alla sua relazione;
c) effettuare la revisione dell'albo dei soci entro il mese di dicembre di ogni anno;
d) ammettere nuovi soci;
e) compilare il regolamento interno dell'Istituto e dell'annessa biblioteca;
f) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti interni;
g) deliberare su ogni aspetto della vita dell'Istituto compreso il funzionamento della biblioteca e le questioni relative al personale, salve le competenze dell'Assemblea;
h) deliberare sui programmi di ricerca e pubblicazioni già approvati dal Collegio di Direzione Scientifica e verificarne la copertura finanziaria;
i) provvedere a quanto occorre per il funzionamento dell'Istituto.

art.‭ 14 Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Istituto e ne ha la firma sociale. Egli convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, controfirmandone i verbali. Esegue le delibere adottate dal Consiglio e dall'Assemblea dei Soci.
In caso di urgenza può decidere autonomamente le misure da adottare, misure che dovranno essere sottoposte alla ratifica dal Consiglio di Amministrazione, convocato il più presto possibile.
Ordina le spese approvate dal Consiglio di Amministrazione e controfirma il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
Può delegare le proprie funzioni al Vice Presidente o ad uno dei membri del Consiglio di Amministrazione. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Presidente, le sue funzioni vengono automaticamente trasmesse al Vice Presidente.

art.‭ 15 - Il Presidente Onorario

Su proposta congiunta del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Direzione Scientifica, l’Assemblea ordinaria dei Soci può nominare uno o più Presidenti onorari individuati tra: i soci anziani dell’Istituto che abbiano ricoperto già la carica di Presidente o di Consigliere di Amministrazione; esperti di fama italiani e stranieri nei diversi settori delle scienze orientalistiche che abbiano avuto stabili rapporti con l’Istituto; personalità che abbiano, in modo significativo, contribuito alla diffusione ed al sostegno all’estero delle diverse attività scientifiche dell’Istituto. Non possono essere nominati contemporaneamente più di tre Presidenti onorari. I Presidenti onorari hanno titolo a rappresentare l’Istituto in tutte le sedi scientifiche e partecipano di diritto al Consiglio di Direzione Scientifica.

art.‭ 16 Collegio di Direzione Scientifica

Il Collegio di Direzione Scientifica è l'organo tecnico del Consiglio di Amministrazione e si compone di tre membri eletti dall'Assemblea fra i professori di ruolo di materie relative agli scopi sociali.
Il Collegio propone al Consiglio di Amministrazione il programma annuale di ricerca e di attività, cura la realizzazione dei piani di ricerca e di attività approvati dal Consiglio stesso.
I suoi membri sono collegialmente responsabili della ricerca e dell'attività.
Le riunioni del Collegio di Direzione Scientifica si tengono almeno ogni bimestre, su convocazione di uno dei suoi membri o del Presidente dell'Istituto.
Il Collegio di Direzione Scientifica può affidare incarichi a singoli soci e proporre al Consiglio di Amministrazione la costituzione di Commissioni.

art.‭ 17 Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti può assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, accertare periodicamente la consistenza di cassa e dei valori, riferire per iscritto all’Assemblea sui risultati dell’esercizio sociale e sulla tenuta della contabilità. Esamina il conto consuntivo da presentare all’Assemblea dei Soci.

art.‭ 18 Direzione delle riviste

Gli Organi delle Riviste sono il Direttore, il Direttore responsabile, il Redattore capo e il Comitato di redazione.
Durano in carica un triennio.
I Direttori ed i Direttori responsabili delle riviste sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore responsabile di Oriente Moderno, quale organo ufficiale dell'Istituto, è il Presidente dell'Istituto in ragione della sua carica.
Il Redattore capo e il Comitato di redazione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore della rivista.

art.‭ 19 Modifiche di Statuto

Lo Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Straordinaria.
Le relative delibere sono adottate con la presenza – di persona o delegata – di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, quindi anche in regola con il pagamento delle quote sociali, e con la maggioranza di due terzi dei presenti.
Le modifiche devono essere approvate dagli Organi preposti secondo la Legge vigente.

art.‭ 20 Scioglimento

L'eventuale scioglimento dell'Istituto è deliberato dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
Con la stessa delibera l'Assemblea deciderà, nel caso, l’attribuzione dei beni ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità o ad analoghe Istituzioni dello Stato.

Roma 17 ottobre 2016, Claudio Lo Iacono - Antonia Caridi Notaio in Roma